Art. 32 
 
               Agri marmiferi di proprieta' dei Comuni 
                         di Massa e Carrara 
 
  1.  La  Regione,  con  il  presente  capo,  disciplina  l'attivita'
estrattiva nell'ambito del distretto Apuo-versiliese,  nell'esercizio
della propria potesta' legislativa in materia di attivita' estrattive
e  nel  rispetto  dei  principi  e  istituti  giuridici  storicamente
consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi  negli  agri
marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della
Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751. 
  2. Considerata la condizione di  beni  appartenenti  al  patrimonio
indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui  alle  concessioni
livellarie gia' rilasciate dai Comuni di  Massa  e  Carrara  e  dalle
soppresse  «vicinanze»  di  Carrara,  gia'  disciplinate   ai   sensi
dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995,  n.  104
(Disciplina degli agri marmiferi dei  Comuni  di  Massa  e  Carrara),
nonche' dei beni estimati, di cui  all'editto  della  Duchessa  Maria
Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,  i  Comuni  di  Massa  e
Carrara  provvedono  alla   ricognizione   dei   tali   beni,   danno
comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle
autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi  e  provvedono  ai
conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo.