Art. 32 Agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara 1. La Regione, con il presente capo, disciplina l'attivita' estrattiva nell'ambito del distretto Apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potesta' legislativa in materia di attivita' estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751. 2. Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie gia' rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse «vicinanze» di Carrara, gia' disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonche' dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo.