Art. 35 Procedimento per il rilascio della concessione 1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un progetto preliminare. 2. Il progetto preliminare contiene almeno: a) progetto di coltivazione; b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione; c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area; d) perizia di stima del progetto di risistemazione; e) indicazione delle opere di urbanizzazione; f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione. 3. Il comune procede alla selezione dei progetti preliminari valutando prioritariamente i seguenti elementi: a) ricadute ambientali; b) ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio; c) effetti occupazionali; d) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione; e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa; f) canone concessorio determinato in sede di gara ai sensi dell'art. 36. 4. Il comune, a seguito della selezione dei progetti di cui al comma 3, redige una graduatoria tra i progetti ritenuti idonei. 5. Al fine del rilascio della concessione, il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria da parte del comune, un progetto definitivo dell'attivita' estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h). 6. Il rilascio della concessione e' subordinato all'approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5. 7. Qualora il progetto definitivo non venga approvato il comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 4. 8. La graduatoria ha validita' triennale. 9. Il progetto definitivo deve essere conforme ai contenuti del progetto preliminare di cui al comma 2, valutato e selezionato ai sensi del comma 3. 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17 si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni del capo III. 11. Nell'arco temporale di validita' della concessione, l'esercizio dell'attivita' estrattiva puo' essere autorizzato per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.