Art. 36 Contributo di estrazione e canone concessorio 1. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantita' e qualita' del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, pari al dieci per cento del valore medio di mercato del materiale. Il contributo e' destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3. 2. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore di mercato e comunque non superiore a 4,20 euro per tonnellata. Il contributo e' destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti all'art. 27 commi 2 e 3. 3. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi unitari di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto dei criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico, dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro e dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui e' destinato il contributo. 4. Oltre ai contributi di cui ai commi 1 e 2, il concessionario e' tenuto a corrispondere al comune il canone concessorio determinato in sede di gara. 5. Il canone posto a base di gara e' commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantita' di materiale da estrarre per la durata della concessione e puo' essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalita' previste dai regolamenti comunali. 6. L'entita' complessiva delle somme dovute a titolo di contributo di estrazione per i materiali da taglio ed il canone concessorio per gli stessi materiali e' fissata entro il limite del 15 per cento del valore di mercato dei materiali medesimi.