Art. 39 
 
                        Regolamenti comunali 
 
  1. Il regolamento dei comuni emanato ai sensi dell'art.  64,  comma
3, del regio decreto n. 1443/1927, definisce in particolare: 
    a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio
dell'attivita' estrattiva dei beni di cui all'art. 32 e gli ulteriori
eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall'art.
34; 
    b) i criteri e le  modalita'  per  la  valutazione  del  rispetto
dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale
previsto dalla convenzione di cui all'art. 38, commi 5 e 6; 
    c) i criteri di  quantificazione  del  valore  residuo  dei  beni
strumentali funzionali all'esercizio dell'attivita' estrattiva, degli
altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilita'  del
bene non ammortizzate al termine dell'autorizzazione, ai  fini  della
convenzione di cui all'art. 38, comma 11; 
    d) le  modalita'  di  calcolo  e  di  corresponsione  del  canone
concessorio di cui all'art. 36. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1, sono redatti nel rispetto ed in
conformita' alle disposizioni e ai principi della  presente  legge  e
sono emanati dai comuni entro il termine  perentorio  di  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni contenute in un regolamento regionale da emanarsi  entro
novanta giorni dalla scadenza di tale termine. 
  4. Il regolamento regionale cessa di avere efficacia dalla data  di
entrata in vigore dei regolamenti comunali di cui al comma 1.