Art. 39 Regolamenti comunali 1. Il regolamento dei comuni emanato ai sensi dell'art. 64, comma 3, del regio decreto n. 1443/1927, definisce in particolare: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attivita' estrattiva dei beni di cui all'art. 32 e gli ulteriori eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall'art. 34; b) i criteri e le modalita' per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all'art. 38, commi 5 e 6; c) i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attivita' estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilita' del bene non ammortizzate al termine dell'autorizzazione, ai fini della convenzione di cui all'art. 38, comma 11; d) le modalita' di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all'art. 36. 2. I regolamenti di cui al comma 1, sono redatti nel rispetto ed in conformita' alle disposizioni e ai principi della presente legge e sono emanati dai comuni entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute in un regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla scadenza di tale termine. 4. Il regolamento regionale cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali di cui al comma 1.