Art. 4 
 
                         Funzioni dei comuni 
 
  1. Il comune in conformita' agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai
criteri stabiliti nel PRC: 
    a) adegua i propri strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica al PRC; 
    b)  rilascia  le  autorizzazioni,   le   concessioni   sui   beni
appartenenti al patrimonio indisponibile comunale; 
    c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo; 
    d) rilascia la dichiarazione di ultimazione dei lavori; 
    e) rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito  per  opere
di interesse locale; 
    f) effettua la verifica di assoggettabilita' e la valutazione  di
impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 10/2010.