Art. 4 Funzioni dei comuni 1. Il comune in conformita' agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel PRC: a) adegua i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC; b) rilascia le autorizzazioni, le concessioni sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale; c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo; d) rilascia la dichiarazione di ultimazione dei lavori; e) rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse locale; f) effettua la verifica di assoggettabilita' e la valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 10/2010.