Art. 42 Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico 1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di siti estrattivi, sono esercitate dal comune, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). 2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ha la stessa durata dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' estrattiva. 3. Nei terreni rimboschiti ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), qualora il progetto di risistemazione preveda il ripristino del bosco, il rimboschimento compensativo o il costo presunto dello stesso, di cui all'art. 44 della legge regionale n. 39/2000, sono ridotti del 30 per cento; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico puo' prevedere specie forestali maggiormente compatibili con l'assetto ambientale derivante dalla risistemazione.