Art. 42 
 
                       Funzioni amministrative 
                 in materia di vincolo idrogeologico 
 
  1.   Le   funzioni   amministrative   concernenti    il    rilascio
dell'autorizzazione,  ai  fini  del  vincolo  idrogeologico,  per  la
ricerca e la coltivazione di siti  estrattivi,  sono  esercitate  dal
comune, ai sensi dell'art. 42,  comma  5,  lettera  b),  della  legge
regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). 
  2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio  del
permesso   di    ricerca    o    dell'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita'    estrattiva    e'    subordinato     al     rilascio
dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del
vincolo idrogeologico ha la  stessa  durata  dell'autorizzazione  per
l'esercizio dell'attivita' estrattiva. 
  3. Nei terreni rimboschiti ai sensi del regio decreto  30  dicembre
1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in  materia
di  boschi  e  di  terreni   montani),   qualora   il   progetto   di
risistemazione preveda il ripristino  del  bosco,  il  rimboschimento
compensativo o il costo presunto dello stesso,  di  cui  all'art.  44
della legge regionale n. 39/2000, sono  ridotti  del  30  per  cento;
l'autorizzazione ai fini del  vincolo  idrogeologico  puo'  prevedere
specie forestali maggiormente compatibili  con  l'assetto  ambientale
derivante dalla risistemazione.