Art. 43 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine  di
realizzare, anche parzialmente sul territorio  toscano,  le  seguenti
opere pubbliche: 
    a) di interesse statale ai  sensi  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383
(Regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di  localizzazione
delle opere di interesse statale); 
    b) individuate in accordi di  programma  stipulati  tra  Stato  e
Regione; 
    c) di interesse regionale; 
    d) di interesse locale; 
    e) a seguito di gravi calamita' naturali. 
  2. Sono di interesse regionale le  opere  pubbliche  di  competenza
della Regione, nonche' quelle oggetto di  accordo  di  programma  tra
Regione ed enti locali o comunque finanziate, in tutto  o  in  parte,
dalla Regione. 
  3. Sono di interesse locale  le  opere  di  competenza  degli  enti
locali,  comprese  quelle  afferenti  a  funzioni  che   sono   state
trasferite con legge regionale, fatto salvo quanto stabilito al comma
2. 
  4. Per le opere di cui al comma 1, lettere a), b),  c)  ed  e),  le
autorizzazioni  all'esercizio  della  coltivazione  delle   cave   di
prestito, nonche' le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico
di cui al regio decreto n. 3267/1923, del  vincolo  paesaggistico  di
cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonche' gli adempimenti di cui
all'art. 24,  sono  di  competenza  regionale,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 39/2000. 
  5. Per le opere di cui al comma 1, lettera  d),  le  autorizzazioni
sono rilasciate dal comune territorialmente competente. 
  6. L'esercizio dell'attivita' estrattiva non puo' avere una  durata
superiore  alla  realizzazione  dell'opera  cui  la  cava  stessa  e'
finalizzata; tutto  il  materiale  escavato  deve  essere  utilizzato
esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.