Art. 43 Disposizioni generali 1. Sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine di realizzare, anche parzialmente sul territorio toscano, le seguenti opere pubbliche: a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); b) individuate in accordi di programma stipulati tra Stato e Regione; c) di interesse regionale; d) di interesse locale; e) a seguito di gravi calamita' naturali. 2. Sono di interesse regionale le opere pubbliche di competenza della Regione, nonche' quelle oggetto di accordo di programma tra Regione ed enti locali o comunque finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione. 3. Sono di interesse locale le opere di competenza degli enti locali, comprese quelle afferenti a funzioni che sono state trasferite con legge regionale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. 4. Per le opere di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), le autorizzazioni all'esercizio della coltivazione delle cave di prestito, nonche' le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923, del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonche' gli adempimenti di cui all'art. 24, sono di competenza regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 39/2000. 5. Per le opere di cui al comma 1, lettera d), le autorizzazioni sono rilasciate dal comune territorialmente competente. 6. L'esercizio dell'attivita' estrattiva non puo' avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa e' finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.