Art. 45 
 
          Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione 
             per la coltivazione delle cave di prestito 
 
  1. Al procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per  la
coltivazione della cava di prestito si applicano le  disposizioni  di
cui al capo III in quanto compatibili. 
  2. Per le cave di prestito di competenza regionale  la  domanda  di
autorizzazione e' presentata alla struttura regionale  competente  in
materia.