Art. 45 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito 1. Al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di prestito si applicano le disposizioni di cui al capo III in quanto compatibili. 2. Per le cave di prestito di competenza regionale la domanda di autorizzazione e' presentata alla struttura regionale competente in materia.