Art. 46 
 
              Autorizzazione alle indagini preliminari 
 
  1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto  di  coltivazione
di cui all'art. 17, comma 1, lettera c),  sia  necessario  effettuare
indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprieta'
private, ai sensi dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'), e' rilasciata  dall'autorita'  espropriante  di  cui  agli
articoli 2 e  3  della  legge  regionale  18  febbraio  2005,  n.  30
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'). 
  2. Le  indagini  preliminari  autorizzate  sono  eseguite  entro  i
termini e nel rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nell'atto  di
autorizzazione. 
  3. La richiesta di autorizzazione e' corredata da: 
    a)  planimetria  in  scala  1:10.000,  o  di  maggior  dettaglio,
indicante l'area di indagine; 
    b)   relazione   tecnico-illustrativa    sulle    caratteristiche
geologiche,    geomorfologiche,     idrogeologiche,     vegetazionali
paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini; 
    c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi
e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi  di
risistemazione dell'area. 
  4. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono
essere eseguite nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni previste
dall'atto di autorizzazione.