Art. 46 Autorizzazione alle indagini preliminari 1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di coltivazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprieta' private, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), e' rilasciata dall'autorita' espropriante di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'). 2. Le indagini preliminari autorizzate sono eseguite entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione. 3. La richiesta di autorizzazione e' corredata da: a) planimetria in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio, indicante l'area di indagine; b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini; c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area. 4. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'atto di autorizzazione.