Art. 47 
 
                Disposizioni di carattere eccezionale 
 
  1. In caso di gravi calamita' naturali  la  Giunta  regionale  puo'
autorizzare la coltivazione di siti  estrattivi  anche  al  di  fuori
delle aree a  destinazione  estrattiva  individuate  negli  strumenti
urbanistici  comunali,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  alla
presente legge, per il tempo e le quantita'  strettamente  necessarie
alle esigenze di carattere eccezionale.