Art. 47 Disposizioni di carattere eccezionale 1. In caso di gravi calamita' naturali la Giunta regionale puo' autorizzare la coltivazione di siti estrattivi anche al di fuori delle aree a destinazione estrattiva individuate negli strumenti urbanistici comunali, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantita' strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.