Art. 48 
 
                    Estrazione dai corsi d'acqua 
 
  1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi
e' autorizzata dalla competente autorita' idraulica al solo  fine  di
ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto  della  vigente
disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo. 
  2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi  di  cui  la
comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il  rilascio  delle
autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale  vigente,
deve contenere: 
    a) uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un
tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessita'
di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli  effetti  in
termini di riduzione del rischio  e  considerazioni  in  merito  alla
durabilita' nel tempo dell'intervento; 
    b) la quantificazione del materiale estratto  e  uno  studio  sul
riutilizzo  dello  stesso  all'interno  dello  stesso   cantiere   o,
secondariamente,   in   altre   opere   pubbliche   da    realizzarsi
contestualmente da parte del medesimo ente competente; 
    c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali  in  esubero  che
non possono essere utilizzati ai sensi della lettera b); 
    d) le modalita' di prelievo e stoccaggio del materiale estratto; 
    e) le modalita'  di  controllo  delle  quantita'  estratte  anche
attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che  all'inizio
e al termine dei lavori. 
  3.  Qualora  lo  studio  di   cui   alla   lettera   b),   evidenzi
l'impossibilita' di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte,
per le finalita' di cui alla medesima lettera b), tale materiale, nel
limite massimo della quantita' indicata alla lettera c), puo'  essere
ceduto, a compensazione del costo  degli  interventi  comprensivo  di
tutti gli oneri, all'appaltatore. 
  4. In ogni caso il valore del materiale ceduto non puo' superare il
valore del contratto stipulato tra l'ente competente e l'appaltatore,
comprensivo di IVA e altri oneri connessi. 
  5. Nei casi  in  cui  al  comma  3,  il  valore  del  materiale  e'
determinato dalla Giunta regionale sulla base  del  valore  medio  di
mercato delle tipologie di materiale estratto. 
  6. Resta  fermo  l'obbligo  di  pagamento  degli  eventuali  canoni
demaniali.