Art. 48 Estrazione dai corsi d'acqua 1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi e' autorizzata dalla competente autorita' idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo. 2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui la comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere: a) uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessita' di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilita' nel tempo dell'intervento; b) la quantificazione del materiale estratto e uno studio sul riutilizzo dello stesso all'interno dello stesso cantiere o, secondariamente, in altre opere pubbliche da realizzarsi contestualmente da parte del medesimo ente competente; c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere utilizzati ai sensi della lettera b); d) le modalita' di prelievo e stoccaggio del materiale estratto; e) le modalita' di controllo delle quantita' estratte anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori. 3. Qualora lo studio di cui alla lettera b), evidenzi l'impossibilita' di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalita' di cui alla medesima lettera b), tale materiale, nel limite massimo della quantita' indicata alla lettera c), puo' essere ceduto, a compensazione del costo degli interventi comprensivo di tutti gli oneri, all'appaltatore. 4. In ogni caso il valore del materiale ceduto non puo' superare il valore del contratto stipulato tra l'ente competente e l'appaltatore, comprensivo di IVA e altri oneri connessi. 5. Nei casi in cui al comma 3, il valore del materiale e' determinato dalla Giunta regionale sulla base del valore medio di mercato delle tipologie di materiale estratto. 6. Resta fermo l'obbligo di pagamento degli eventuali canoni demaniali.