Art. 49 Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali 1. Il prelievo di materiale nelle cave di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), finalizzato a specifici interventi pubblici di recupero, restauro, manutenzione, conservazione di monumenti per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici materiali dalla competente soprintendenza, fino ad un massimo di 300 metri cubi di pietre da taglio, e' soggetto a segnalazione certificata inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 da presentare allo SUAP competente per territorio. 2. La SCIA di cui al comma 1, contiene: a) l'indicazione del quantitativo di materiale da estrarre nel rispetto del limite di cui al comma 1; b) l'indicazione del metodo di coltivazione adottato, dei tempi e degli schemi organizzativi. 3. Alla SCIA e' allegata una relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali, la risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area e la relativa garanzia finanziaria.