Art. 49 
 
Estrazione di materiali  da  taglio  per  restauri  architettonici  e
                             monumentali 
 
  1. Il prelievo di materiale nelle cave di cui all'art. 2, comma  1,
lettera d), finalizzato a specifici interventi pubblici di  recupero,
restauro, manutenzione, conservazione di monumenti per  i  quali  sia
prescritto  l'utilizzo  di  specifici  materiali   dalla   competente
soprintendenza, fino ad un massimo di 300 metri  cubi  di  pietre  da
taglio, e'  soggetto  a  segnalazione  certificata  inizio  attivita'
(SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n.  241/1990  da  presentare
allo SUAP competente per territorio. 
  2. La SCIA di cui al comma 1, contiene: 
    a) l'indicazione del quantitativo di materiale  da  estrarre  nel
rispetto del limite di cui al comma 1; 
    b) l'indicazione del metodo di coltivazione adottato, dei tempi e
degli schemi organizzativi. 
  3. Alla SCIA e' allegata una relazione tecnica illustrativa in  cui
si evidenziano i contenuti  progettuali,  la  risistemazione  per  la
definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area
e la relativa garanzia finanziaria.