Art. 5 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale approva un regolamento che  definisce,  in
particolare: 
    a) gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo; 
    b) le modalita' per l'esercizio delle funzioni  di  controllo  di
cui agli articoli 50 e 51.