Art. 5 Regolamento di attuazione 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento che definisce, in particolare: a) gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo; b) le modalita' per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51.