Art. 50 Funzioni di polizia e vigilanza 1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 2. I comuni esercitano altresi' la vigilanza sull'attivita' dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonche' dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, e adotta i conseguenti provvedimenti. 3. Le funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio. 4. Sono fatte salve le competenze degli enti parco previste dalla normativa vigente. 5. Il personale incaricato dei controlli puo' accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, che il titolare dell'attivita' estrattiva e' tenuto a mettere a disposizione. 6. Per le attivita' di misura, monitoraggio e ispezione aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, prodotti dall'attivita' estrattiva, i comuni possono avvalersi dell'ARPAT nelle forme e con le modalita' previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), ferme restando le attivita' istituzionali obbligatorie ivi previste.