Art. 50 
 
                   Funzioni di polizia e vigilanza 
 
  1. I comuni, anche  in  forma  associata,  esercitano  le  funzioni
amministrative  in  materia  di  vigilanza  sull'applicazione   delle
disposizioni di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere  e  delle  cave),
ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 3  e
4. 
  2. I comuni esercitano altresi'  la  vigilanza  sull'attivita'  dei
siti estrattivi in ordine al rispetto dei  contenuti  e  prescrizioni
dell'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    estrattiva,
dell'autorizzazione  ai  fini  del  vincolo  idrogeologico,   nonche'
dell'autorizzazione ai fini del vincolo  paesaggistico,  e  adotta  i
conseguenti provvedimenti. 
  3. Le funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori sono  esercitate  dalle  aziende
USL competenti per territorio. 
  4. Sono fatte salve le competenze degli enti parco  previste  dalla
normativa vigente. 
  5. Il personale incaricato dei  controlli  puo'  accedere  al  sito
estrattivo  e  ai  relativi  impianti  e  richiedere   i   dati,   le
informazioni  ed  i  documenti  necessari  per  l'espletamento  delle
proprie funzioni, che il titolare dell'attivita' estrattiva e' tenuto
a mettere a disposizione. 
  6. Per le attivita' di misura, monitoraggio e ispezione  aventi  ad
oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli
impatti,  prodotti  dall'attivita'  estrattiva,  i   comuni   possono
avvalersi dell'ARPAT nelle forme e con le  modalita'  previste  dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»),  ferme
restando le attivita' istituzionali obbligatorie ivi previste.