Art. 51 
 
        Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione 
 
  1. La Regione promuove forme anche permanenti di  collaborazione  e
coordinamento fra i soggetti  di  cui  all'art.  50,  per  migliorare
l'efficacia delle attivita' di vigilanza e di  controllo  finalizzate
alla tutela ambientale e alla sicurezza e  salute  dei  lavoratori  e
delle popolazioni interessate. 
  2. Sulla base delle comunicazioni di  cui  all'art.  53,  l'ufficio
regionale  competente  effettua  un  monitoraggio  in   merito   alle
autorizzazioni e concessioni in essere, alle quantita' escavate ed ai
controlli periodicamente effettuati dai soggetti competenti. 
  3. Sulla base del coordinamento e del monitoraggio di cui ai  comma
1 e 2, la Regione effettua controlli diretti sull'attivita' dei  siti
estrattivi  in  ordine  al  rispetto  dei  contenuti  e  prescrizioni
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva  e  degli
altri contenuti di cui all'art. 50, comma 2. 
  4. Il personale incaricato puo' accedere al sito  estrattivo  e  ai
relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti
necessari  per  l'espletamento  delle  funzioni,  che   il   titolare
dell'attivita' estrattiva e' tenuto a mettere a disposizione.