Art. 51 Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione 1. La Regione promuove forme anche permanenti di collaborazione e coordinamento fra i soggetti di cui all'art. 50, per migliorare l'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate. 2. Sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 53, l'ufficio regionale competente effettua un monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, alle quantita' escavate ed ai controlli periodicamente effettuati dai soggetti competenti. 3. Sulla base del coordinamento e del monitoraggio di cui ai comma 1 e 2, la Regione effettua controlli diretti sull'attivita' dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva e degli altri contenuti di cui all'art. 50, comma 2. 4. Il personale incaricato puo' accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni, che il titolare dell'attivita' estrattiva e' tenuto a mettere a disposizione.