Art. 52 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta: 
    a) l'aumento del contributo  in  misura  pari  al  10  per  cento
qualora il versamento del contributo sia  effettuato  nei  centoventi
giorni successivi alla scadenza del termine; 
    b) l'aumento del contributo  in  misura  pari  al  30  per  cento
qualora, superato il termine di cui alla lettera a),  il  ritardo  si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni; 
    c) l'aumento del contributo  in  misura  pari  al  50  per  cento
qualora, superato il termine di cui alla lettera b),  il  ritardo  si
protrae oltre i successivi sessanta giorni. 
  2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del  non  si
cumulano. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il
comune  dispone  la  sospensione  dell'attivita'  e   provvede   alla
riscossione, ai sensi del  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639
(Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge  relative
alla riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato),  degli
importi relativi al contributo di estrazione e alle sanzioni  di  cui
al comma 1. 
  4.   L'esercizio   dell'attivita'   estrattiva   in   assenza    di
autorizzazione comporta  a  carico  del  trasgressore  la  cessazione
immediata dell'attivita' con l'obbligo di  risistemazione  ambientale
dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da  euro  40.000,00  ad
euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni. 
  5.  L'esercizio  dell'attivita'  estrattiva  in  violazione   delle
prescrizioni e dei contenuti dall'autorizzazione  comporta  a  carico
del trasgressore la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad  euro
50.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni.  Non  si
applica la sanzione amministrativa per l'estrazione di  materiale  in
aree la cui superficie  sia  inferiore  all'1  per  cento  di  quella
autorizzata e ricadano in area a destinazione estrattiva. 
  6. La violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 25,  e'
soggetta  alla  sanzione  amministrativa  da  euro  1.000,00  a  euro
2.000,00.