Art. 53 Obblighi dei comuni 1. I comuni, entro il mese di marzo di ogni anno, inviano alla Giunta regionale le informazioni relative a: a) l'andamento delle attivita' estrattive nel territorio di competenza, indicando, anche ai fini statistici, le autorizzazioni, i titolari delle stesse e il loro recapito, nonche' i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente; b) l'entita' dei contributi di estrazione percepiti nell'anno precedente, specificando puntualmente la destinazione delle relative somme nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 e provvedendo al relativo versamento. 2. I comuni comunicano alla Regione trimestralmente i controlli effettuati e l'esito degli stessi; in assenza di comunicazioni i controlli si considerano non effettuati. 3. I comuni trasmettono alla Regione, entro il mese di luglio di ogni anno, la stima relativa all'entita' dei contributi di estrazione dell'anno in corso.