Art. 53 
 
                         Obblighi dei comuni 
 
  1. I comuni, entro il mese di marzo  di  ogni  anno,  inviano  alla
Giunta regionale le informazioni relative a: 
    a) l'andamento  delle  attivita'  estrattive  nel  territorio  di
competenza, indicando, anche ai fini statistici, le autorizzazioni, i
titolari delle stesse e  il  loro  recapito,  nonche'  i  volumi  dei
materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente; 
    b) l'entita' dei contributi  di  estrazione  percepiti  nell'anno
precedente, specificando puntualmente la destinazione delle  relative
somme nel rispetto di quanto previsto all'art. 27  e  provvedendo  al
relativo versamento. 
  2. I comuni comunicano alla  Regione  trimestralmente  i  controlli
effettuati e l'esito degli stessi;  in  assenza  di  comunicazioni  i
controlli si considerano non effettuati. 
  3. I comuni trasmettono alla Regione, entro il mese  di  luglio  di
ogni anno, la stima relativa all'entita' dei contributi di estrazione
dell'anno in corso.