Art. 54 Inadempimento dei comuni 1. La quota di contributo di estrazione a favore dei comuni e' diminuita del 10 per cento per i comuni che: a) non abbiano provveduto all'invio delle informazioni di cui all'art. 53, entro il termine ivi previsto; b) non abbiano versato all'azienda USL, all'Ente Parco ed alla Regione, le quote del contributo di estrazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 27, comma 10. 2. In caso di mancato invio dei dati concernenti l'entita' dei contributi riscossi nell'anno di riferimento dal comune inadempiente, la quota percentuale di cui al comma 1 e' calcolata sull'ammontare dei contributi percepiti in base agli ultimi dati disponibili. 3. Le somme di cui al comma 1, sono acquisite dalla Regione tramite compensazione con ogni altro trasferimento a qualunque titolo dovuto al comune inadempiente ai sensi dell'art. 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).