Art. 54 
 
                      Inadempimento dei comuni 
 
  1. La quota di contributo di estrazione  a  favore  dei  comuni  e'
diminuita del 10 per cento per i comuni che: 
    a) non abbiano provveduto all'invio  delle  informazioni  di  cui
all'art. 53, entro il termine ivi previsto; 
    b) non abbiano versato all'azienda USL, all'Ente  Parco  ed  alla
Regione, le quote del contributo  di  estrazione,  nel  rispetto  dei
termini di cui all'art. 27, comma 10. 
  2. In caso di mancato invio  dei  dati  concernenti  l'entita'  dei
contributi riscossi nell'anno di riferimento dal comune inadempiente,
la quota percentuale di cui al comma 1  e'  calcolata  sull'ammontare
dei contributi percepiti in base agli ultimi dati disponibili. 
  3. Le somme di cui al comma 1, sono acquisite dalla Regione tramite
compensazione con ogni altro trasferimento a qualunque titolo  dovuto
al comune inadempiente ai sensi dell'art. 27 del regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n.
61/R (Regolamento di attuazione della legge  regionale  n.  6  agosto
2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).