Art. 56 
 
                         Dotazione organica 
 
  1. Per lo svolgimento  delle  funzioni  esercitate  in  materia  di
pianificazione   delle   attivita'   estrattive,   in   materia    di
coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'art.  51,  nonche'
in materia di VIA  regionale,  la  Regione  si  avvale  di  personale
proprie e personale trasferito dalle province e dai comuni. 
  2. Il personale delle province e dei comuni di cui al comma  1,  e'
trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge  nel  numero  massimo  di
quindici unita', previa intese tra Regione,  province  e  comuni  per
l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo. 
  3. Decorsi tre mesi senza che venga stipulata l'intesa, la  Regione
provvede ad individuare il personale da trasferire, mediante  avviso,
tra coloro che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge
svolgono le predette funzioni, anche in misura non prevalente, presso
le amministrazioni provinciali e comunali. 
  4. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento, la
Regione procede alla selezione del personale da trasferire sulla base
dell'esperienza maturata  nello  svolgimento,  anche  in  misura  non
prevalente delle funzioni di cui al comma 2, e lo comunica agli  enti
interessati. 
  5. Al personale di cui al comma 2  e'  riconosciuta,  a  tutti  gli
effetti,  la  continuita'  del  rapporto  di  lavoro  e  l'anzianita'
maturata presso le amministrazioni di provenienza. 
  6. Il personale trasferito e' inquadrato nella  categoria  e  nella
relativa posizione di sviluppo economico in possesso al  momento  del
trasferimento. 
  7. A decorrere dal trasferimento del personale, le  amministrazioni
comunali e provinciali interessate riducono in misura  corrispondente
le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
alla produttivita' di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro
1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo  1998-2001  ed
al biennio economico  1998-1999  del  personale  del  comparto  delle
Regioni e delle Autonomie locali) per  tale  personale;  le  predette
risorse confluiscono, in quota parte  determinata  sulla  base  della
decorrenza per il 2015 e per annualita' intere  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016, tra le risorse della  Regione  Toscana  destinate  alle
medesime finalita'. 
  8. La spesa  relativa  al  trattamento  economico  complessivo  del
personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da  parte  della
Regione Toscana dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  «legge  finanziaria  2007»).  La
predetta somma rileva, invece,  per  le  amministrazioni  comunali  e
provinciali interessate dal trasferimento del personale, ai fini  del
rispetto dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006. 
  9. La Regione, previa stipula di convenzioni, puo' avvalersi  degli
uffici e del personale degli enti locali  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di propria competenza. 
  10. Le risorse relative alla spesa  di  cui  al  comma  7,  trovano
compensazione in quota corrispondente dei contributi di cui  all'art.
27, comma 2, lettera c).