Art. 56 Dotazione organica 1. Per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attivita' estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'art. 51, nonche' in materia di VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprie e personale trasferito dalle province e dai comuni. 2. Il personale delle province e dei comuni di cui al comma 1, e' trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel numero massimo di quindici unita', previa intese tra Regione, province e comuni per l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo. 3. Decorsi tre mesi senza che venga stipulata l'intesa, la Regione provvede ad individuare il personale da trasferire, mediante avviso, tra coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le predette funzioni, anche in misura non prevalente, presso le amministrazioni provinciali e comunali. 4. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento, la Regione procede alla selezione del personale da trasferire sulla base dell'esperienza maturata nello svolgimento, anche in misura non prevalente delle funzioni di cui al comma 2, e lo comunica agli enti interessati. 5. Al personale di cui al comma 2 e' riconosciuta, a tutti gli effetti, la continuita' del rapporto di lavoro e l'anzianita' maturata presso le amministrazioni di provenienza. 6. Il personale trasferito e' inquadrato nella categoria e nella relativa posizione di sviluppo economico in possesso al momento del trasferimento. 7. A decorrere dal trasferimento del personale, le amministrazioni comunali e provinciali interessate riducono in misura corrispondente le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) per tale personale; le predette risorse confluiscono, in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2015 e per annualita' intere a decorrere dal 1° gennaio 2016, tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalita'. 8. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»). La predetta somma rileva, invece, per le amministrazioni comunali e provinciali interessate dal trasferimento del personale, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006. 9. La Regione, previa stipula di convenzioni, puo' avvalersi degli uffici e del personale degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza. 10. Le risorse relative alla spesa di cui al comma 7, trovano compensazione in quota corrispondente dei contributi di cui all'art. 27, comma 2, lettera c).