Art. 57 Validita' dei piani regionali e provinciali per le attivita' estrattive 1. In fase di prima applicazione il PRC e' adottato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'entrata in vigore del PRC restano in vigore: a) il piano regionale delle attivita' estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) e il piano delle attivita' estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla legge regionale n. 78/1998; b) il piano regionale attivita' estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), per le province che non hanno approvato il PAERP. 3. Qualora sia necessario prevedere nuove localizzazioni non conformi alle prescrizioni localizzative gia' contenute nel PAERP, o in mancanza nel PRAE, o modificare quelle esistenti, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 65/2014.