Art. 57 
 
             Validita' dei piani regionali e provinciali 
                     per le attivita' estrattive 
 
  1. In fase di prima applicazione il PRC e' adottato entro due  anni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  2. Fino all'entrata in vigore del PRC restano in vigore: 
    a) il piano regionale delle  attivita'  estrattive,  di  recupero
delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili  (PRAER)
e il  piano  delle  attivita'  estrattive,  di  recupero  delle  aree
escavate e di riutilizzo dei  residui  recuperabili  della  provincia
(PAERP) di cui alla legge regionale n. 78/1998; 
    b) il piano regionale attivita' estrattive  (PRAE)  di  cui  alla
legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per  la
coltivazione di cave e torbiere),  per  le  province  che  non  hanno
approvato il PAERP. 
  3.  Qualora  sia  necessario  prevedere  nuove  localizzazioni  non
conformi alle prescrizioni localizzative gia' contenute nel PAERP,  o
in mancanza nel PRAE,  o  modificare  quelle  esistenti,  si  procede
mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 41 della  legge
regionale n. 65/2014.