Art. 58 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino all'adeguamento degli  strumenti  urbanistici  comunali  ai
sensi  della  presente   legge,   le   autorizzazioni   all'esercizio
dell'attivita'  estrattiva  sono  rilasciate  in  conformita'  con  i
contenuti dei regolamenti urbanistici vigenti. 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.  5,
restano in vigore le istruzioni tecniche di cui all'art. 12, comma 4,
della legge regionale n. 78/1998. 
  3. Ai procedimenti, avviati e non conclusi alla data di entrata  in
vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla legge regionale n. 78/1998. 
  4. Ai procedimenti di VIA, gia' avviati alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento
dell'avvio del relativo procedimento e sono conclusi secondo le norme
vigenti a tale data.