Art. 58 Disposizioni transitorie 1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della presente legge, le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' estrattiva sono rilasciate in conformita' con i contenuti dei regolamenti urbanistici vigenti. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di cui all'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 78/1998. 3. Ai procedimenti, avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 78/1998. 4. Ai procedimenti di VIA, gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento e sono conclusi secondo le norme vigenti a tale data.