Art. 60 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Al fine di monitorare il processo di attuazione  della  riforma,
la Giunta regionale invia alla commissione  competente  per  materia,
entro giugno 2016, una prima relazione in  cui  sono  evidenziati  in
particolare: 
    a) lo stato di completamento dell'attivita' di cui all'art. 32 da
parte dei comuni; 
    b) le eventuali criticita' emerse in sede di prima attuazione. 
  2. Dopo diciotto mesi dall'approvazione del PRC la Giunta regionale
trasmette alla commissione  consiliare  competente  per  materia  una
relazione in cui si evidenziano in particolare: 
    a) lo stato di  completamento  dell'attivita'  di  revisione  dei
regolamenti comunali da parte dei comuni ai sensi dell'art. 39; 
    b) una stima della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) a
carico degli operatori del settore; 
    c) le eventuali criticita' emerse in sede di attuazione. 
  3. Entro cinque anni dall'approvazione  della  presente  legge,  la
Giunta  regionale  predispone  uno  studio  contenente  i  principali
risultati ottenuti dalla politica ed una stima degli effetti prodotti
dalla legge con in particolare riferimento agli aspetti economici  ed
occupazionali.