Art. 63 Modifiche dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010 1. Dopo la lettera c) dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010 e' inserita la seguente: «c-bis) Cave con piu' di 500.000 m³ annui di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari.». 2. Dopo la lettera c)-bis dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010 e' inserita la seguente: «c ter) Cave superiori a 30.000 m³ annui di materiale estratto qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue.».