Art. 63 
 
                     Modifiche dell'allegato A1 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo la lettera c) dell'allegato A1  della  legge  regionale  n.
10/2010 e' inserita la seguente: 
    «c-bis) Cave con piu' di 500.000 m³ annui di materiale estratto o
con un'area interessata superiore a 20 ettari.». 
  2. Dopo la lettera c)-bis dell'allegato A1 della legge regionale n.
10/2010 e' inserita la seguente: 
    «c ter) Cave superiori a 30.000 m³ annui  di  materiale  estratto
qualora integralmente ricadenti nelle aree  dei  parchi  regionali  o
nelle relative aree contigue.».