Art. 65 
 
                     Modifiche dell'allegato B1 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo la lettera g) dell'allegato B1  della  legge  regionale  n.
10/2010 e' inserita la seguente: 
    «g-bis) cave superiori a 60000 m³ annui di materiale estratto».