Art. 67 
 
                     Modifiche dell'articolo 14 
                  della legge regionale n. 65/1997 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  65/1997  le
parole: «Nella previsione riferita alle cave di cui al  comma  2,  il
piano  costituisce  stralcio  del  piano  regionale  delle  attivita'
estrattive di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78  (Testo
unico in  materia  di  cave,  torbiere,  miniere,  recupero  di  aree
escavate e riutilizzo di residui recuperabili.» sono soppresse.