Art. 67 Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 65/1997 1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 65/1997 le parole: «Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attivita' estrattive di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.» sono soppresse.