Art. 68 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 65/1997 1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 65/1997 dopo le parole: «e' di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa;» sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza)». 2. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 65/1997 il primo periodo e' abrogato.