Art. 68 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
                  della legge regionale n. 65/1997 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 65/1997 dopo le
parole: «e' di competenza dell'ente, che la  esercita  secondo  detta
normativa;» sono inserite le  seguenti:  «ad  esclusione  delle  cave
superiori  a  30.000  metri  cubi  annui  di  materiale  estratto  di
competenza della Regione ai sensi della legge regionale  12  febbraio
2010, n. 10 (Norme in materia di  valutazione  ambientale  strategica
«VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di
incidenza)». 
  2. Al comma 2 dell'art. 21 della  legge  regionale  n.  65/1997  il
primo periodo e' abrogato.