Art. 7 
 
                 Contenuti del piano regionale cave 
 
  1. Il PRC definisce: 
    a) il quadro  conoscitivo  delle  attivita'  estrattive  e  delle
risorse presenti nel territorio, con particolare riferimento a: 
      1) le risorse minerarie suscettibili di attivita' estrattive ed
i vincoli gia' esistenti da rispettare per  la  localizzazione  delle
aree a destinazione estrattiva; 
      2) i siti estrattivi in esercizio e le tipologie dei  materiali
estratti; 
      3) la stima della  quantita'  dei  materiali  riutilizzabili  e
assimilabili; 
      4) i siti estrattivi e le  cave  di  reperimento  di  materiali
ornamentali storici; 
      5) i siti estrattivi dismessi; 
      6) l'analisi dell'andamento economico del settore; 
      7)  le  proiezioni  di  mercato  relative  alle  tipologie   di
materiali in un quadro di riferimento di sostenibilita' ambientale; 
    b) i giacimenti in cui  possono  essere  localizzate  le  aree  a
destinazione estrattiva, nonche' le prescrizioni dirette a  garantire
la gestione sostenibile della risorsa; 
    c)  i  comprensori  estrattivi  e  gli  obiettivi  di  produzione
sostenibile, individuati per ciascun  comprensorio  in  relazione  ai
fabbisogni  tenendo  conto   della   quota   stimata   di   materiale
riutilizzabile; 
    d) i criteri al fine della localizzazione, da parte  dei  comuni,
delle aree a destinazione  estrattiva  e  per  l'effettuazione  della
stima relativa alla capacita' estrattiva di ciascuna area, nonche'  i
criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, delle aree annesse
al sito  estrattivo  in  cui  possano  essere  svolte,  dallo  stesso
operatore di cava,  le  eventuali  attivita'  di  trasformazione  del
materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione; 
    e) la stima dei fabbisogni a scala regionale  relativamente  alla
tipologia di materiali da estrarre, tenendo conto della  stima  della
quantita' dei materiali riutilizzabili e dei  materiali  assimilabili
anche sulla base delle previsioni contenute nel  piano  regionale  di
gestione dei rifiuti di cui  all'art.  9  della  legge  regionale  18
maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e  la  bonifica
dei siti inquinati); 
    f) gli  obiettivi  di  produzione  sostenibile  in  relazione  ai
fabbisogni  tenendo  conto   della   quota   stimata   di   materiale
riutilizzabile e assimilabile, nonche' i  conseguenti  indirizzi  per
l'esercizio dell'attivita' estrattiva nelle  aree  contigue  di  cava
individuate dal piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane di cui
all'art. 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65  (Istituzione
dell'Ente per la gestione del  Parco  Regionale  delle  Alpi  Apuane.
Soppressione del relativo consorzio) in coerenza con gli  altri  atti
di programmazione regionale; 
    g)  i  criteri  per  l'esercizio  dell'attivita'  estrattiva,  in
relazione alle varie  tipologie  dei  materiali  da  estrazione,  con
particolare  riferimento   alla   coltivazione   dei   materiali   da
taglio/ornamentali presenti nei giacimenti di cui alla lettera b),  e
nei siti estrattivi in esercizio; 
    h) criteri per il ripristino ambientale  e  funzionale  dei  siti
estrattivi; 
    i)  gli  indirizzi  per  la  valorizzazione  dei   materiali   da
estrazione, lo sviluppo e il sostegno delle filiere produttive; 
    l) gli indirizzi per la gestione sostenibile dei siti  estrattivi
ubicati all'interno del medesimo comprensorio; 
    m) gli indirizzi per il coordinamento delle attivita'  estrattive
nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare  le  condizioni
di sicurezza; 
    n) gli indirizzi per il recupero ambientale  di  siti  estrattivi
dismessi; 
    o) le misure di salvaguardia di cui all'art. 88, comma 7, lettera
i), della legge regionale n. 65/2014; 
    p) gli indirizzi ed i criteri per la coltivazione in galleria dei
materiali, ivi compresa la coltivazione nelle aree soggette a vincoli
ambientali e paesaggistici, in coerenza con gli obiettivi di tutela; 
    q) i criteri per la tutela e la coltivazione delle  cave  per  il
reperimento dei materiali ornamentali storici. 
  2. I giacimenti individuati ai  sensi  del  comma  1,  lettera  b),
costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale n. 65/2014. 
  3. I contenuti del PRC di cui al comma 1, lettere  b),  c)  ed  e),
hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'art. 88, comma 7 della legge
regionale n. 65/2014