Art. 8 Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave 1. Il PRC e' approvato con le procedure di cui al titolo II e al titolo III, capo I, della legge regionale n. 65/2014. 2. Le modifiche al PRC che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali, sono approvate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015. 3. Il PRC ha validita' a tempo indeterminato. Puo' essere aggiornato e modificato con le procedure di cui ai commi 1 e 2, ogni volta che se ne determini la necessita'. 4. Con cadenza almeno quinquennale e' effettuata una verifica in relazione al fabbisogno e agli obiettivi di produzione. 5. Il PRC e le relative modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.