Art. 8 
 
                    Procedure per l'approvazione 
               e la modifica del piano regionale cave 
 
  1. Il PRC e' approvato con le procedure di cui al titolo  II  e  al
titolo III, capo I, della legge regionale n. 65/2014. 
  2. Le modifiche al PRC che non contengono previsioni  localizzative
o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali,
sono approvate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015. 
  3.  Il  PRC  ha  validita'  a  tempo  indeterminato.  Puo'   essere
aggiornato e modificato con le procedure di cui ai commi 1 e 2,  ogni
volta che se ne determini la necessita'. 
  4. Con cadenza almeno quinquennale e' effettuata  una  verifica  in
relazione al fabbisogno e agli obiettivi di produzione. 
  5. Il PRC e le relative modifiche acquistano efficacia  dalla  data
di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.