Art. 9 Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale 1. Il comune, ove necessario, adegua nei termini stabiliti dallo stesso PRC i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni contenute nel piano medesimo. 2. Il comune recepisce nel piano strutturale i giacimenti individuati dal PRC. 3. Il comune, nell'adeguare il piano operativo comunale al PRC: a) perimetra l'area a destinazione estrattiva e definisce le relative volumetrie nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d); b) stabilisce le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area; c) individua i casi in cui i siti estrattivi contigui o vicini sono tenuti ad operare un coordinamento operativo in materia di sicurezza; d) individua i casi in cui e' obbligatoria la costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 28. 4. Ai fini della definizione dei contenuti del piano operativo i comuni procedono ai sensi dell'art. 10. 5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 113 e 114 della legge regionale n. 65/2014, il comune individua i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva e' subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi degli articoli da 107 a 114 della legge regionale n. 65/2014. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i comuni, per le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane, adeguano i propri strumenti della pianificazione urbanistica nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7, comma 1, lettera f), e della disciplina contenuta nel piano del parco.