Art. 9 
 
Adeguamento degli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  ed
                        urbanistica comunale 
 
  1. Il comune, ove necessario, adegua nei  termini  stabiliti  dallo
stesso PRC i propri strumenti della  pianificazione  territoriale  ed
urbanistica alle previsioni contenute nel piano medesimo. 
  2.  Il  comune  recepisce  nel  piano  strutturale   i   giacimenti
individuati dal PRC. 
  3. Il comune, nell'adeguare il piano operativo comunale al PRC: 
    a) perimetra l'area a  destinazione  estrattiva  e  definisce  le
relative volumetrie nel rispetto  di  quanto  stabilito  all'art.  7,
comma 1, lettere b), c) e d); 
    b)  stabilisce  le  regole  per   lo   sfruttamento   sostenibile
dell'area; 
    c) individua i casi in cui i siti estrattivi  contigui  o  vicini
sono tenuti ad operare  un  coordinamento  operativo  in  materia  di
sicurezza; 
    d) individua i casi in cui e' obbligatoria la costituzione di  un
consorzio ai sensi dell'art. 28. 
  4. Ai fini della definizione dei contenuti del  piano  operativo  i
comuni procedono ai sensi dell'art. 10. 
  5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 113 e 114 della  legge
regionale  n.  65/2014,  il  comune   individua   i   casi   in   cui
l'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'    estrattiva    e'
subordinata all'approvazione di un piano  attuativo  ai  sensi  degli
articoli da 107 a 114 della legge regionale n. 65/2014. 
  6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i comuni, per le aree
ricadenti all'interno del perimetro del Parco  regionale  delle  Alpi
Apuane, adeguano i propri strumenti della pianificazione  urbanistica
nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7, comma 1, lettera  f),  e
della disciplina contenuta nel piano del parco.