Art. 14 
 
             Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r.  45/2013  le  parole:  "La
Regione stanzia  per  il  triennio  2013  -  2015  risorse  per  euro
5.000.000,00 annui"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "La  Regione
stanzia risorse per euro 5.000.000,00 annui per il biennio  2013/2014
e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2015".