Art. 16 
 
          Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 45/2013 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo  11  bis  della  l.r.  45/2013  e'
aggiunto il seguente: 
  "1 bis. Le disposizioni degli articoli 5 e 6, relative alla  misura
di cui all'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 27 marzo
2015, n. 37 (Disposizioni di  carattere  finanziario  Modifiche  alle
leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008,  73/2008,
59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015),  continuano  ad
applicarsi ai soggetti che abbiano maturato il diritto  entro  il  31
marzo 2015.". 
  2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 11 bis della l.r.  45/2013  e'
aggiunto il seguente: 
  "1 ter. Sono fatte salve le istanze relative al contributo  di  cui
all'articolo 4, presentate entro  il  31  marzo  2015,  dai  soggetti
titolari del diritto ai sensi della normativa vigente  alla  data  di
entrata in vigore della l.r. 37/2015.".