Art. 20 
 
         Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 86/2014 
 
  1. Dopo l'articolo 5 nella sezione II bis del  capo  I  della  l.r.
86/2014 e' inserito il seguente: 
 
                             "Art. 5 bis 
 
 
               Tassazione dei veicoli ultraventennali 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2015,  i  veicoli  ultraventennali,
ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli  per  i  quali  siano  decorsi
venti anni dall'anno di fabbricazione  che,  salvo  prova  contraria,
coincide con l'anno di prima immatricolazione  in  Italia  o  in  uno
stato estero e per i quali non siano  ancora  trascorsi  trenta  anni
dall'anno di fabbricazione medesimo,  sono  assoggettati  alla  tassa
automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento. 
  2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le  periodicita'
tributarie aventi origine nei mesi di gennaio  e  febbraio  2015  per
veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalita' al  sorgere
della relativa obbligazione,  possono  essere  versate  entro  il  30
settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed  interessi.  Qualora
le tasse siano gia'  state  corrisposte  in  misura  forfettaria,  la
relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del  comma
1. 
  3. L'articolo 3 della legge  regionale  20  dicembre  2002,  n.  43
(Legge finanziaria per l'anno 2003), e' abrogato. 
  4. Alle minori entrate  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle  annualita'
2015, 2016 e 2017, a valere sull'unita' previsionale di base (UPB) di
entrata 111 "Imposte e tasse", si fa  fronte  attraverso  il  maggior
gettito  tributario  derivante  dalla  legislazione  vigente  ed   im
putabile alla medesima UPB di entrata 111 "Imposte e tasse.".