Art. 21 Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 1. L'articolo 33 della l.r. 86/2014 e' sostituito dal seguente: "Art. 33 Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca 1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle opere propedeutiche e connesse, attraverso l'erogazione a Rete ferroviaria italiana (RFI) di contributi straordinari per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa RFI, finalizzati al conseguimento delle ulteriori risorse necessarie rispetto a quelle gia' stanziate nel bilancio regionale per l'eliminazione dei passaggi a livello e per le altre opere complementari nel tratto Pistoia-Montecatini ed a quanto previsto nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Tali risorse sono erogate previa stipula di apposita convenzione. 2. Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalita' di assegnazione, erogazione, rendicontazione delle risorse e l'eventuale rideterminazione del contributo regionale, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti ai commi 3 e 4, a seguito degli effettivi costi di realizzazione degli investimenti stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti. 3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 - 2017, annualita' 2017. 4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2036, si provvede con legge di bilancio.".