Art. 21 
 
          Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 
 
  1. L'articolo 33 della l.r. 86/2014 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 33 
 
 
           Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca 
 
  1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla  realizzazione
delle  opere  relative   al   raddoppio   della   linea   ferroviaria
Pistoia-Lucca e  alle  opere  propedeutiche  e  connesse,  attraverso
l'erogazione  a  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)   di   contributi
straordinari  per  un  importo  massimo  di  euro  12.500.000,00  per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2036, per  il  concorso  al  rimborso
degli  oneri  di  ammortamento   derivanti   dalla   contrazione   di
finanziamenti da parte della stessa RFI, finalizzati al conseguimento
delle ulteriori risorse necessarie rispetto a quelle  gia'  stanziate
nel bilancio regionale per l'eliminazione dei passaggi  a  livello  e
per le altre opere complementari nel tratto Pistoia-Montecatini ed  a
quanto previsto nel decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita'  produttive)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164.  Tali  risorse  sono  erogate  previa
stipula di apposita convenzione. 
  2. Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite, fra  l'altro,
le  modalita'  di  assegnazione,  erogazione,  rendicontazione  delle
risorse e  l'eventuale  rideterminazione  del  contributo  regionale,
entro il limite massimo degli stanziamenti previsti ai commi 3 e 4, a
seguito degli effettivi costi  di  realizzazione  degli  investimenti
stabiliti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti. 
  3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata
una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00  per  l'anno  2017,
cui si fa fronte con gli stanziamenti  dell'UPB  312  "Innovazione  e
sviluppo  della  rete  delle  infrastrutture  di  trasporto  -  Spese
correnti" del bilancio pluriennale  a  legislazione  vigente  2015  -
2017, annualita' 2017. 
  4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo
di euro 12.500.000,00 annui a decorrere  dall'anno  2018  e  fino  al
2036, si provvede con legge di bilancio.".