Art. 23 
 
         Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 86/2014 
 
  1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 86/2014 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 34 bis 
 
 
                 Finanziamento al Comune di Livorno 
 
  1.  Nel  quadro  delle  iniziative   regionali   finalizzate   alla
reindustrializzazione ed  al  rilancio  produttivo  della  citta'  di
Livorno e dell'area costiera, la  Giunta  regionale  e'  autorizzata,
previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il  Comune
di  Livorno,  a  concorrere   finanziariamente   per   l'importo   di
5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la
riconversione di aree produttive dismesse, di un polo  tecnologico  e
incubatore di imprese. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, e'  autorizzata
una spesa di 5.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa  fronte  con  gli
stanziamenti dell'UPB 514 "Interventi per  lo  sviluppo  del  sistema
economico e produttivo -  Spese  di  investimento"  del  bilancio  di
previsione 2015.".