Art. 23 Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 86/2014 1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 86/2014 e' inserito il seguente: "Art. 34 bis Finanziamento al Comune di Livorno 1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della citta' di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale e' autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese. 2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, e' autorizzata una spesa di 5.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.".