Art. 30 Modifiche all'articolo 66 della l.r. 86/2014 1. Al comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 86/2014 la parola: "1.000.000,00" e' sostituita dalla seguente: "850.000,00". 2. Al comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 86/2014 la parola: "1.000.000,00" e' sostituita dalla seguente: "850.000,00".