Art. 30 
 
            Modifiche all'articolo 66 della l.r. 86/2014 
 
  1. Al comma 1  dell'articolo  66  della  l.r.  86/2014  la  parola:
"1.000.000,00" e' sostituita dalla seguente: "850.000,00". 
  2. Al comma 3  dell'articolo  66  della  l.r.  86/2014  la  parola:
"1.000.000,00" e' sostituita dalla seguente: "850.000,00".