Art. 37 Sostituzione dell'articolo 73 della l.r. 86/2014 1. L'articolo 73 della l.r. 86/2014 e' sostituito dal seguente: "Art. 73 Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/2009 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/2009 e' sostituita dalla seguente: "c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto,, purche' studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di eta' o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purche' in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di eta' o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilita' ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto benefi ciario per l'anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilita' ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certifi cazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).".