Art. 37 
 
          Sostituzione dell'articolo 73 della l.r. 86/2014 
 
  1. L'articolo 73 della l.r. 86/2014 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 73 
 
 
             Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/2009 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/2009  e'
sostituita dalla seguente: 
  "c) ai figli di cui alla lettera b),  anche  se  maggiori  di  anni
diciotto,, purche' studenti di scuola  secondaria  di  secondo  grado
fino al compimento dei ventuno anni di eta' o studenti  universitari,
per tutta la durata del corso legale di laurea purche' in  corso  con
il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni  di  eta'  o
totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla  pensione  di
reversibilita' ai sensi delle vigenti norme  di  previdenza  sociale.
Nel caso in cui il soggetto benefi ciario per  l'anno  accademico  di
riferimento non sia stato  in  corso  con  il  piano  di  studi  deve
restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di  rate  di  pari
importo di quante sono state le mensilita' ricevute. A  tal  fine  il
soggetto beneficiario, a  conclusione  di  ciascun  anno  accademico,
produce apposita dichiarazione sostitutiva di certifi cazione con  la
quale  attesta  di  essere  in  corso  con  il  piano  di  studi.  La
disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di
entrata in  vigore  della  legge  regionale  27  marzo  2015,  n.  37
(Disposizioni di carattere finanziario Modifiche alle leggi regionali
42/1998,  6/2000,  40/2005,  38/2007,  66/2008,   73/2008,   59/2009,
77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).".