Art. 39 
 
           Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015 
 
  1. L'articolo 16  della  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla   l.r.
20/2008), e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 16 
 
 
                     Fondo speciale per le leggi 
                di iniziativa del Consiglio regionale 
 
  1. Nel bilancio regionale e' iscritto un fondo speciale  destinato,
a decorrere dalla X legislatura, a far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti  legislativi  regionali  di  iniziativa  del  Consiglio
regionale  di  cui  si   preveda   il   perfezionamento   nel   corso
dell'esercizio  finanziario  successivo  e  che  siano  destinati   a
produrre effetti finanziari negli esercizi considerati  dal  bilancio
di previsione. 
  2. La legge di bilancio provvede alla  determinazione  dell'importo
del fondo di cui al comma 1, mediante un accantonamento indistinto  a
cui il Consiglio regionale puo' attingere fino  a  concorrenza  della
somma disponibile.".