Art. 39 Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015 1. L'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), e' sostituito dal seguente: "Art. 16 Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale 1. Nel bilancio regionale e' iscritto un fondo speciale destinato, a decorrere dalla X legislatura, a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa del Consiglio regionale di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario successivo e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati dal bilancio di previsione. 2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell'importo del fondo di cui al comma 1, mediante un accantonamento indistinto a cui il Consiglio regionale puo' attingere fino a concorrenza della somma disponibile.".