Art. 4 Modifiche all'articolo 82 quater della l.r. 40/2005 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' aggiunto il seguente: "1 bis. Per quanto non previsto dal presente capo, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).".