Art. 4 
 
         Modifiche all'articolo 82 quater della l.r. 40/2005 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 quater della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio  sanitario  regionale),
e' aggiunto il seguente: 
  "1 bis. Per quanto non previsto dal presente capo, agli  organi  di
cui al comma 1  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  (Norme  in  materia  di  nomine  e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza
della Regione).".