Art. 6 
 
         Inserimento dell'articolo 42 bis nella l.r. 38/2007 
 
  1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 13 luglio 2007,  n.  38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarita' del lavoro), e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 42 bis 
 
 
                   Soggetto aggregatore regionale 
 
  1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai  sensi  del
combinato   disposto   dell'articolo   33   del   d.lgs.    163/2006,
dell'articolo  1,  commi  455,  456  e  457,  della  l.  296/2006   e
dell'articolo 9 del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n  89,  e'  il  soggetto
aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n 488 (Disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  "Legge  Finanziaria
2000"). 
  2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture  di
energia elettrica, gas naturale e combustibili  per  riscaldamento  e
per gli interventi  di  efficientamento  energetico,  puo'  avvalersi
della centrale di  committenza  CET  -  Societa'  consortile  energia
toscana s.c.a.r.l. con le modalita' definite con deliberazione  della
Giunta regionale. 
  3.  In  relazione  alle  procedure  di  gara  svolte  dal  soggetto
aggregatore  regionale,  sono  obbligati  a  ricorrere  al   soggetto
aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale,  gli
enti e agenzie regionali istituite ai sensi  dell'articolo  51  dello
Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale. 
  4. In relazione alle procedure di gara di cui  al  comma  1,  hanno
facolta' di ricorrere al  soggetto  aggregatore  regionale  gli  enti
locali  del  territorio  e  le  ulteriori  stazioni  appaltanti   del
territorio regionale.".