Art. 9 Modifiche all'articolo 40 della l.r. 59/2009 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"), e' inserito il seguente: "1. bis In sede di prima contestazione, le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, e articolo 26 non si applicano se il responsabile provvede all'identificazione e ed all'iscrizione entro i successivi dieci giorni.".