Art. 9 
 
            Modifiche all'articolo 40 della l.r. 59/2009 
 
  1. Dopo il comma  1  dell'articolo  40  della  legge  regionale  20
ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli  animali.  Abrogazione
della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43  "Norme  per  la  gestione
dell'anagrafe del cane, la tutela  degli  animali  d'affezione  e  la
prevenzione del randagismo"), e' inserito il seguente: 
  "1. bis  In  sede  di  prima  contestazione,  le  sanzioni  per  la
violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  24,  comma  2,  e
articolo  26  non  si   applicano   se   il   responsabile   provvede
all'identificazione e ed  all'iscrizione  entro  i  successivi  dieci
giorni.".