(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 30 del 27 marzo 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 22/5 del 10 marzo 2015; Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Misure urgenti a favore delle Province 1. Nelle more della definizione delle procedure inerenti l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) in materia di riordino delle funzioni delle Province e al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei servizi e di poter fronteggiare le situazioni di maggiore urgenza, le Province sono autorizzate ad utilizzare le economie di risorse derivanti dai trasferimenti regionali relativi alle funzioni delegate dalla Regione in attuazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).