Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) infrastruttura di rete un manufatto per la fornitura e distribuzione dei servizi di rete, quali a titolo esemplificativo: 1) reti di acquedotti; 2) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; 3) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali; 4) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari; 5) reti di teleriscaldamento; 6) condutture di distribuzione del gas; b) banda larga: la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi e di consentire l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita' e comunque in grado di supportare velocita' superiori a 2 Mbit/s; c) banda ultra larga: indicata anche come rete NGN (Next Generation Network) o anche come NGAN (Next Generation Access Network), e' la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi con caratteristiche piu' avanzate rispetto a quelli forniti tramite le reti a banda larga e comunque in grado di supportare velocita' superiori a 30 Mbit/s; d) gestore: il soggetto che si occupa dell'erogazione dei servizi o che opera per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'infrastruttura di rete la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonche' gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali; e) titolare: il proprietario dell'infrastruttura di rete.