Art. 4 Obblighi informativi 1. Ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, i comuni, i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all'art. 3, le rendono disponibili nel suddetto sistema informativo, senza oneri aggiuntivi e secondo le modalita' definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari e i gestori di infrastrutture di rete presentano alla Regione, nel formato in loro possesso e senza oneri aggiuntivi, secondo le modalita' definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti al costante aggiornamento delle informazioni conferite, di cui sono detentori, secondo le modalita' definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1, in caso di interventi di estensione della rete o di apertura di nuovi impianti. 4. A condizione che siano adempiuti gli obblighi informativi di cui al comma 1 e ferma restando la tutela della sicurezza delle reti e la relativa normativa, la Regione rende disponibili le informazioni, contenute nel sistema informativo di cui all'art. 3, ai comuni, ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all'art. 3, limitatamente alle infrastrutture di rete che insistono sul loro territorio, secondo le modalita' definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1.