Art. 10 Spese 1. Gli oneri per le elezioni sono anticipati dal comune interessato e rimborsati dall'ente gestore in base a un rendiconto documentato presentato entro tre mesi dallo svolgimento delle elezioni. 2. Il trattamento economico spettante ai membri del seggio elettorale e' stabilito nella misura di un terzo rispetto a quanto previsto per le elezioni dei comuni con meno di quindicimila abitanti.