Art. 10 
 
                                Spese 
 
  1. Gli oneri per le elezioni sono anticipati dal comune interessato
e rimborsati dall'ente gestore in base a  un  rendiconto  documentato
presentato entro tre mesi dallo svolgimento delle elezioni. 
  2.  Il  trattamento  economico  spettante  ai  membri  del   seggio
elettorale e' stabilito nella misura di un terzo  rispetto  a  quanto
previsto  per  le  elezioni  dei  comuni  con  meno  di  quindicimila
abitanti.