Art. 11 
 
                   Costituzione dell'ente gestore 
                (art. 15 legge regionale n. 27/2014) 
 
  1.  A  seguito  dell'avvenuta  certificazione  dell'esistenza   del
demanio  collettivo  civico  in  capo  alla  relativa   collettivita'
riconducibile alla originaria frazione storica, il  Presidente  della
Giunta regionale indice le elezioni di cui all'art. 2. 
  2. Il presidente del  comitato  di  amministrazione  trasmette,  ai
sensi dell'art. 16, comma 2 della legge regionale entro trenta giorni
dall'adozione dell'assemblea degli utenti, lo statuto  unitamente  ai
documenti previsti, alla  Giunta  regionale,  che  lo  approva  entro
sessanta giorni dal ricevimento. 
  3. La deliberazione della Giunta regionale che approva  lo  statuto
dell'ente gestore e' titolo per l'iscrizione d'ufficio  nel  registro
regionale delle persone giuridiche di cui all'art.  5,  comma  6  del
regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale
17 luglio 2001, n. 31  /R  (Regolamento  di  attuazione  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 19  in  materia  di  persone  giuridiche
private).