Art. 11 Costituzione dell'ente gestore (art. 15 legge regionale n. 27/2014) 1. A seguito dell'avvenuta certificazione dell'esistenza del demanio collettivo civico in capo alla relativa collettivita' riconducibile alla originaria frazione storica, il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni di cui all'art. 2. 2. Il presidente del comitato di amministrazione trasmette, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge regionale entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, lo statuto unitamente ai documenti previsti, alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento. 3. La deliberazione della Giunta regionale che approva lo statuto dell'ente gestore e' titolo per l'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 5, comma 6 del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31 /R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).