Art. 13 
 
Costituzione dell'ente gestore quando i beni del  demanio  collettivo
  civico sono di proprieta' degli utenti residenti nell'intero comune
  (art. 21, comma 4 legge regionale n. 27/2014). 
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni  per  la
costituzione del  comitato  di  amministrazione  di  cui  all'art.  2
qualora pervenga, al competente ufficio regionale,  la  richiesta  da
parte  di  un  gruppo  d'interesse  in  rappresentanza  degli  utenti
residenti nell'intero territorio comunale. 
  2. Il gruppo d'interesse, formato da almeno due terzi degli  utenti
maggiorenni residenti nell'intero territorio comunale, e'  costituito
ai sensi dell'art. 36 del codice civile.  L'accordo  degli  associati
deve avere come scopo la costituzione dell'ente gestore. 
  3. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica presso  il
comune la correttezza della composizione del gruppo d'interesse.