Art. 13 Costituzione dell'ente gestore quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprieta' degli utenti residenti nell'intero comune (art. 21, comma 4 legge regionale n. 27/2014). 1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione di cui all'art. 2 qualora pervenga, al competente ufficio regionale, la richiesta da parte di un gruppo d'interesse in rappresentanza degli utenti residenti nell'intero territorio comunale. 2. Il gruppo d'interesse, formato da almeno due terzi degli utenti maggiorenni residenti nell'intero territorio comunale, e' costituito ai sensi dell'art. 36 del codice civile. L'accordo degli associati deve avere come scopo la costituzione dell'ente gestore. 3. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica presso il comune la correttezza della composizione del gruppo d'interesse.