Art. 14 Costituzione dell'ente gestore in caso di fusione di comuni (art. 15 della legge regionale n. 27/2014) 1. Qualora a seguito dell'applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) si fondano comuni nei quali gli usi civici spettano all'intera popolazione residente in uno dei comuni, gli usi civici diventano frazionali. In tal caso l'ente gestore di cui all'art. 15 della legge regionale e' costituito, con le modalita' di cui al capo II.