Art. 14 
 
Costituzione dell'ente gestore in caso di fusione di comuni (art.  15
                  della legge regionale n. 27/2014) 
 
  1. Qualora  a  seguito  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
titolo IV, capo I della legge  regionale  27  dicembre  2011,  n.  68
(Norme sul sistema delle autonomie  locali)  si  fondano  comuni  nei
quali gli usi civici spettano all'intera popolazione residente in uno
dei comuni, gli usi civici diventano frazionali. In tal  caso  l'ente
gestore di cui all'art. 15 della legge regionale e'  costituito,  con
le modalita' di cui al capo II.