Art. 15 
 
Contenuti minimi del regolamento per la  gestione  degli  usi  civici
              (art. 6 della legge regionale n. 27/2014) 
 
  1. Il regolamento per la gestione degli usi  civici  disciplina  le
condizioni dell'uso, del godimento e della  fruizione  dei  beni  del
demanio collettivo civico, dei diritti  d'uso  civico  nonche'  degli
eventuali  beni  mobili  di  proprieta'  della   collettivita',   per
utilizzazioni tradizionali e non, da parte degli utenti e,  nei  casi
previsti, da parte dei non residenti. 
  2.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  32,  comma  2  della  legge
regionale, il  regolamento  per  la  gestione  degli  usi  civici  e'
adottato  dall'assemblea  degli  utenti  entro   centottanta   giorni
dall'approvazione dello statuto da parte  della  Giunta  regionale  e
contiene almeno: 
  a) oggetto e finalita'; 
  b) individuazione delle tipologie di beni e diritti per la corretta
fruizione degli stessi e il razionale godimento; 
  c) disposizioni trasparenti per l'accesso alla fruizione  da  parte
degli utenti e, ove previsto, dei non residenti incluse le  procedure
per le richieste di utilizzo; 
  d) disposizioni regolamentari per il corretto utilizzo dei beni  ai
fini della loro tutela; 
  e) quantificazione degli eventuali canoni dovuti a copertura  delle
spese generali sostenute dal soggetto gestore  per  la  manutenzione,
custodia,  vigilanza,  informazione  e  organizzazione  dei   servizi
collettivi; 
  f) individuazione del soggetto deputato all'organizzazione  e  alla
vigilanza del rispetto del regolamento stesso; 
  g) eventuali sanzioni. 
  3. Il presidente  del  comitato  di  amministrazione  invia,  entro
trenta  giorni  dall'adozione   dell'assemblea   degli   utenti,   il
regolamento per la gestione degli usi civici  alla  Giunta  regionale
che  lo  approva  entro  centoventi  giorni   dal   suo   ricevimento
verificandone  la  conformita'  ai  contenuti  minimi  stabiliti  dal
presente  regolamento  e  alle  norme  regionali   e   nazionali   di
riferimento.