Art. 15 Contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici (art. 6 della legge regionale n. 27/2014) 1. Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo civico, dei diritti d'uso civico nonche' degli eventuali beni mobili di proprieta' della collettivita', per utilizzazioni tradizionali e non, da parte degli utenti e, nei casi previsti, da parte dei non residenti. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2 della legge regionale, il regolamento per la gestione degli usi civici e' adottato dall'assemblea degli utenti entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale e contiene almeno: a) oggetto e finalita'; b) individuazione delle tipologie di beni e diritti per la corretta fruizione degli stessi e il razionale godimento; c) disposizioni trasparenti per l'accesso alla fruizione da parte degli utenti e, ove previsto, dei non residenti incluse le procedure per le richieste di utilizzo; d) disposizioni regolamentari per il corretto utilizzo dei beni ai fini della loro tutela; e) quantificazione degli eventuali canoni dovuti a copertura delle spese generali sostenute dal soggetto gestore per la manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e organizzazione dei servizi collettivi; f) individuazione del soggetto deputato all'organizzazione e alla vigilanza del rispetto del regolamento stesso; g) eventuali sanzioni. 3. Il presidente del comitato di amministrazione invia, entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, il regolamento per la gestione degli usi civici alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal suo ricevimento verificandone la conformita' ai contenuti minimi stabiliti dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali di riferimento.