Art. 16 
 
Contenuti minimi del piano di valorizzazione  dei  beni  del  demanio
  collettivo civico (art. 7 della legge regionale n. 27/2014). 
 
  1. Il piano di  valorizzazione  dei  beni  del  demanio  collettivo
civico e' l'atto di pianificazione e programmazione con il  quale  il
soggetto gestore individua per ogni bene la sua destinazione  attuale
e futura, tenuto conto del possibile sviluppo duraturo e  sostenibile
ai fini della piena e integrata valorizzazione dei beni stessi. 
  2.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  32,  comma  2  della  legge
regionale, il piano  di  valorizzazione  e'  adottato  dall'assemblea
degli utenti entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto
da parte della Giunta regionale, ha  validita'  quinquennale  e  puo'
essere aggiornato una volta l'anno. 
  3. Il piano contiene almeno: 
    a) l'elenco di ogni singolo bene del  demanio  collettivo  civico
con il relativo utilizzo attuale e potenziale; 
    b) l'elenco dei beni eccedenti  rispetto  alle  reali  necessita'
degli utenti comprendenti i  beni  che  possono  essere  affidati  in
gestione anche a soggetti terzi e i beni  di  cui  all'art.  9  della
legge regionale per i quali una  diversa  utilizzazione  comporta  un
reale beneficio per la collettivita'; 
    c) l'elenco dei beni che per le  loro  peculiari  caratteristiche
possono essere destinati alla alienazione. 
  4. Il presidente  del  comitato  di  amministrazione  invia,  entro
trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, il piano  di
valorizzazione alla Giunta regionale che lo approva entro  centoventi
giorni dal suo ricevimento verificandone la conformita' ai  contenuti
minimi stabiliti dal presente regolamento e alle  norme  regionali  e
nazionali di riferimento. 
  5. Per le  modifiche  e  le  integrazioni  annuali  si  applica  la
procedura di cui al comma 4. 
  6. Il soggetto gestore puo' presentare al competente ufficio  della
Giunta regionale  istanze  di  autorizzazione  per  l'affidamento  in
gestione, per il mutamento di destinazione o  l'alienazione  di  beni
del demanio collettivo civico solo  se  questi  sono  presenti  negli
elenchi del piano di valorizzazione.