Art. 16 Contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico (art. 7 della legge regionale n. 27/2014). 1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e' l'atto di pianificazione e programmazione con il quale il soggetto gestore individua per ogni bene la sua destinazione attuale e futura, tenuto conto del possibile sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della piena e integrata valorizzazione dei beni stessi. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2 della legge regionale, il piano di valorizzazione e' adottato dall'assemblea degli utenti entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, ha validita' quinquennale e puo' essere aggiornato una volta l'anno. 3. Il piano contiene almeno: a) l'elenco di ogni singolo bene del demanio collettivo civico con il relativo utilizzo attuale e potenziale; b) l'elenco dei beni eccedenti rispetto alle reali necessita' degli utenti comprendenti i beni che possono essere affidati in gestione anche a soggetti terzi e i beni di cui all'art. 9 della legge regionale per i quali una diversa utilizzazione comporta un reale beneficio per la collettivita'; c) l'elenco dei beni che per le loro peculiari caratteristiche possono essere destinati alla alienazione. 4. Il presidente del comitato di amministrazione invia, entro trenta giorni dall'adozione dell'assemblea degli utenti, il piano di valorizzazione alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal suo ricevimento verificandone la conformita' ai contenuti minimi stabiliti dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali di riferimento. 5. Per le modifiche e le integrazioni annuali si applica la procedura di cui al comma 4. 6. Il soggetto gestore puo' presentare al competente ufficio della Giunta regionale istanze di autorizzazione per l'affidamento in gestione, per il mutamento di destinazione o l'alienazione di beni del demanio collettivo civico solo se questi sono presenti negli elenchi del piano di valorizzazione.