Art. 17 
 
                   Approvazione del primo statuto 
             (art. 29 della legge regionale n. 27/2014) 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'art. 32, commi  1  e  3  della  legge
regionale lo statuto del soggetto gestore di  nuova  costituzione  e'
adottato  dall'assemblea   degli   utenti   entro   centottantagiorni
decorrenti: 
  a) per l'ente gestore, dalla  proclamazione  degli  eletti  di  cui
all'art. 6, comma 5; 
  b) per il comune,  quale  soggetto  gestore,  dalla  ricezione  del
decreto del Presidente della Giunta regionale  di  cui  all'art.  30,
comma 1 della legge regionale.