Art. 17 Approvazione del primo statuto (art. 29 della legge regionale n. 27/2014) 1. Salvo quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 3 della legge regionale lo statuto del soggetto gestore di nuova costituzione e' adottato dall'assemblea degli utenti entro centottantagiorni decorrenti: a) per l'ente gestore, dalla proclamazione degli eletti di cui all'art. 6, comma 5; b) per il comune, quale soggetto gestore, dalla ricezione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 30, comma 1 della legge regionale.